Caratteristiche dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli con marchi DOP, IGP, DOC, DOCG…

Tutela legale per prodotti DOP, DOC, IGP: proteggi i prodotti agroalimentari e vitivinicoli

I marchi di qualità riconosciuti dall’Unione Europea certificano la qualità e le caratteristiche peculiari dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli, oltre all’applicazione di tecniche di produzione tradizionali. Solo i prodotti che rispettino determinati parametri possono essere contrassegnati con denominazione specifica indicante l’origine territoriale, il luogo di lavorazione e le tecniche di produzione.
Mentre i marchi DOP e IGP si riferiscono a prodotti agroalimentari, IGT, DOC, DOCG attestano le qualità dei vini. Oltre ad aiutare il consumatore nelle scelte di acquisto, i marchi di qualità permettono al produttore di valorizzare le proprie merci.

  • Prodotti a marchio marchio DOP (la Denominazione di Origine Protetta)

Viene assegnata ai prodotti agroalimentari le cui qualità dipendano essenzialmente o esclusivamente dall’ambiente geografico di produzione, ivi compresi i fattori naturali e umani, Il marchio DOP prevede che produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area di riferimento.

  • Prodotti a marchio marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta)

I prodotti agroalimentari e vitivinicoli a marchio IGP possiedono qualità o caratteristiche che dipendono dall’origine geografica. A differenza del marchio DOP, perché un prodotto sia marchiato IGP è sufficiente che una sola delle fasi produttive avvenga nell’area geografica di riferimento.

  • Prodotti a marchio marchio DOC (Denominazione di Origine Controllata)

La Denominazione di Origine Controllata, ricompresa nel marchio europeo DOP, riguarda le zone di origine e raccolta delle uve con cui viene prodotto il vino su cui tale marchio è apposto. Il riconoscimento di qualità DOC viene attribuito a vini già IGT da almeno 5 anni dopo accurate analisi chimico-fisiche e organolettiche miranti a verificare la corrispondenza tra le caratteristiche del prodotto e quelle del vitigno e della zona di raccolta delle uve/produzione del vino. Le caratteristiche dei vini DOC dipendono dall’ambiente naturale e da fattori umani, nel rispetto dei disciplinari di produzione, e secondo quanto stabilito del Reg. CEE 823/87, dalla Legge n. 164/92 e dal D.P.R. n. 348/94.

  • Prodotti a marchio marchio DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)

A fronte delle oltre 300 DOC riconosciute sul territorio italiano, i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita sono poco più di 70. Possono ricevere l’attribuzione DOCG (marchio ricompreso nel marchio europeo DOP con indicazione di sottozona) solo vini/zone che siano stati DOC per almeno 10 anni. Il marchio DOCG riconosce un ulteriore “pregio qualitativo”, derivante da caratteristiche intrinseche del vino, dovute all’incontro di fattori naturali, umani e storici. Come nel caso dei vini DOC, anche i DOCG vanno soggetti a regolamenti nazionali e comunitari, e a un disciplinare di produzione ancora più rigido che impone norme ferree e costanti controlli di qualità.

  • Prodotti a marchio marchio IGT (Indicazione Geografica Tipica)

La qualità dei vini da tavola provenienti da aree di produzione ben definite ma generalmente ampie è attestata dall’attribuzione del marchio IGT. L’etichetta può riportare altre menzioni, come vitigno, anno di produzione ed eventuali riconoscimenti. I vini con Indicazione Geografica Tipica rispondo a un disciplinare meno restrittivo rispetto ai DOC e DOCG, analogamente ai “Vin de Pays” francesi o ai “Landwein” tedeschi.

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Tutela legale per prodotti DOP, DOC, IGP: cosa dice la legge

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche enfatizzano una connotazione fortemente «local», legata al territorio di origine, lavorazione e produzione, che richiede una tutela «global», ovvero operante anche fuori dai confini territoriali dei Paesi di origine: i prodotti made in Italy – e nello specifico quelli del comparto alimentare e vitivinicolo che rappresentano una significativa quota delle esportazioni italiane – devono essere protetti sul mercato nazionale e internazionale.

In questo senso si dimostrano purtroppo ancora insufficienti trattati internazionali pur importanti come il TRIPs Agreement, l’Accordo di Lisbona del 1958, la più importante Convenzione internazionale che non riguarda solo il settore agroalimentare ma ad oggi conta solo 28 adesioni, e la Convenzione di Stresa del 1951, accordo settoriale sull’uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi.

Neppure gli accordi bilaterali tra Paesi che possiedono denominazioni famose (come ad esempio Italia e Francia per i vini e i formaggi) o gli accordi “di seconda generazione” che coinvolgono soprattutto l’Unione Europea e Paesi emergenti (come la Cina), sono sufficienti a garantire piena tutela legale ai prodotti DOP, DOC, IGP e IGT: quasi sempre si tratta di intese limitate a settori particolari o denominazioni specifiche, che sono necessariamente parziali e non riescono a superare le rilevanti differenze di disciplina che caratterizzano i diversi sistemi giuridici.

La Risoluzione AIPPI approvata a Gőteborg nell’ottobre 2006, sancendo il divieto dell’inganno del pubblico e dello sfruttamento abusivo della reputazione commerciale delle denominazioni di origine, ha rappresentato un importante passo avanti verso la chiarezza della normativa comunitaria e internazionale. Senza stravolgere le impostazioni di fondo delle rispettive legislazioni, la Risoluzione AIPPI ha esteso la protezione a tutti i settori merceologici, con l’auspicio che si arrivi a un’armonizzazione con molti Paesi extraeuropei che vantano importanti tradizioni e reputazioni da tutelare in campi diversi da quello agroalimentare.

La riforma del Codice della Proprietà Industriale introdotta nel 2010 sembra essere un passo importante verso la valorizzazione delle peculiarità territoriali: pensiamo in particolare alla concessione di licenze che permettono sia ai Consorzi di tutela delle denominazioni d’origine sia agli enti pubblici territoriali di utilizzare al meglio i nomi geografici e gli altri simboli. Il divieto di ogni forma di free-riding e sfruttamento parassitario in parallelo alla concessione dei segni in uso a imprese locali sembrerebbe favorire la monetizzazione della fama del territorio, sostenendo lo sviluppo di iniziative locali con precise limitazioni volte a tutelare la qualità associata a tali marchi.

Tutela legale per prodotti DOP, DOC, IGP: controversie a livello comunitario e internazionale

Rimane ancor oggi insuperata la contrapposizione di interessi fra Paesi con forte tradizione nell’agro-alimentare di qualità localmente caratterizzati e Paesi che, non potendo contare su tale storia consolidata, invece di sostenere lo sviluppo di una produzione originale sul territorio, spesso prendono a modello quei prodotti e si mettono commercialmente “al traino” della fama delle denominazioni di origine (DOP, DOC, DOCG) e indicazioni geografiche (IGP, IGT).

Criticità e contraddizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche sussistono anche a livello comunitario: la giurisprudenza ha riconosciuto particolare valore ai diritti consolidati, consentendo ad esempio la coincidenza di alcuni marchi commerciali con DOP o IGP, purché anteriori al 1996 (anno di entrata a regime del sistema), purché la registrazione sia stata fatta in buona fede e purché il marchio non sia decaduto. D’altro canto però il titolare di un marchio preesistente al 1996 e ormai percepito come indicazione di provenienza geografica non può continuare a utilizzarlo qualora la sua impresa e i suoi prodotti non siano più legati alla regione di riferimento. La normativa non fa distinzioni riguardo ai segni geografici registrati come marchi collettivi dai Consorzi di tutela, generando ulteriori confusioni e incongruenze. La ratio della tutela degli interessi pubblicistici del settore agricolo, che dovrebbe guidare la precettistica di settore, non di rado è stata contraddetta da sentenze e pronunciamenti della Corte di Giustizia.

Il progressivo avvicinamento tra la disciplina delle denominazioni di origine e quella dei marchi ad oggi sembra rappresentare la strada maestra per il superamento delle problematiche qui accennate (per una trattazione più approfondita, si veda il testo. L’interferenza tra i marchi e le Indicazioni Geografiche del Prof. Avv. Cesare Galli,– Fondatore dello studio IP LAW GALLI e titolare della Cattedra di Diritto Industriale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma, Direttore Comitato Scientifico Centro Studi Anticontraffazione, Milano): il nuovo diritto dei marchi dovrebbe puntare a conciliare la tutela contro ogni forma di parassitismo mirante ad agganciare il pubblico alla massima trasparenza, chiarezza e veridicità del segno geografico di origine.

Tutela legale per prodotti DOP, DOC, IGP: Studio Legale IP Law Galli

Grazie a una lunga e approfondita esperienza maturata nel settore del Diritto industriale – con particolare attenzione alla tutela di marchi e domain names, brevetti per invenzioni e modelli, industrial design e denominazioni di origine -, l’avv. prof. Cesare Galli ad oggi è una delle più importanti autorità in materia di tutela legale di prodotti DOP, DOC, DOCG, IGP e IGT. Lo Studio Legale IP Law Galli mette le sue competenze a disposizione di aziende, consorzi e professionisti che si trovino alle prese con controversie in materia di contraffazioni e tutela di certificazioni di origine controllata “DOC”, di origine protetta “DOP” e indicazioni geografiche protette “IGP”.

Lo studio operante su tutto il territorio italiano con le 4 sedi di Milano, Brescia, Parma e Verona oltre che a livello internazionale, vanta competenze specifiche e approfondite nelle controversie in materia di proprietà intellettuale e industriale. I servizi dello studio includono consulenze relative a certificazioni di origine controllata “DOC”, di origine protetta “DOP” e a indicazioni geografiche protette “IGP”, campagne pubblicitarie, concorrenza sleale e contrattualistica. Per maggiori informazioni o per richiedere un appuntamento, contatta una delle sedi dello studio legale IP Law Galli (Milano, Brescia, Parma e Verona), operante su tutto il territorio italiano e a livello internazionale con competenze specifiche e approfondite nelle controversie in materia di proprietà intellettuale e industriale.