Tutela dell’Industrial Design e del diritto d’autore
Con l’avvento della globalizzazione e la crescente importanza del web nella new economy, le imprese che compiono investimenti anche significativi in ricerca, sviluppo e comunicazione dell’identità simboleggiata dal marchio hanno visto aumentare le possibilità di business ma anche i pericoli rappresentati dalla contraffazione, dal parassitismo e dall’agganciamento fraudolento.
In virtù della sua rilevanza nell’economia nazionale e delle singole imprese, la tutela giuridica del design è regolamentata dalla legge italiana e dalla normativa UE: le opere frutto dell’ingegno e della creatività sono protette dal plagio, dall’imitazione servile e dall’agganciamento parassitario attraverso una serie di norme che configurano tre tipologie sostanziali di tutela. Le diverse forme di protezione sono da considerarsi cumulabili l’un l’altra stanti determinati requisiti.
Tutela dell’Industrial Design nella giurisprudenza nazionale e comunitaria: di cosa ci occupiamo
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Tutela industrial design: il diritto d’autore
La tutela del diritto d’autore è delineata innanzitutto dalla normativa specificamente dedicata: la legge n. 633/41sul diritto d’autore (LdA) stabilisce che la tutela dei prodotti di design che abbiano “carattere creativo e valore artistico” scatta dal momento della loro creazione, senza bisogno di alcuna registrazione o brevetto, e si intende valida fino a 70 anni dopo la morte dell’autore che detiene i diritti. Qualsiasi riproduzione, rielaborazione e commercializzazione non autorizzata del prodotto di design è vietata e sanzionabile nei termini di legge.
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Tutela industrial design: la forma o design
I prodotti di industrial design che siano nuovi e abbiano carattere individuale possono essere registrati come modelli/disegni ai sensi del d.lgs. 30/2005, noto come codice della proprietà intellettuale (CPI). Trattandosi di una forma giuridica più debole, la tutela della forma è più limitata rispetto alla tutela del diritto d’autore, anche in termini meramente temporali: il diritto esclusivo di usare il design – e di conseguenza il divieto di sfruttamento non autorizzato – si estende per 25 anni o 3 in caso di design non registrati conformi ai requisiti di cui sopra (non divulgazione previa e capacità di suscitare una “impressione generale” sui generis).
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Tutela industrial design: la concorrenza sleale
L’imitazione servile dei prodotti di industrial design è sanzionata come atto di concorrenza sleale dall’art. 2598 co. 1 n. 1 del codice civile, che consente al titolare dei diritti d’autore sul prodotto imitato di richiedere la cessazione dell’indebita commercializzazione e il risarcimento del danno. La concorrenza sleale può assumere anche le forme della copia e dell’agganciamento parassitari, quando il concorrente copi diversi prodotti o induca a credere erroneamente di possedere un’affiliazione con l’azienda: questi casi sono disciplinati e sanzionati rispettivamente dall’art. 2598 co. 1 n. 3, e dall’art. 2598 co. 1 n. 2 del codice civile.
Per approfondimenti sulle tematiche della tutela del marchio, anche nel delicato settore della Fashion Law e del Luxury, delle etichette dei prodotti DOP, DOC e IGP, del diritto industriale e della proprietà intellettuale si rimanda alle pagine linkate, oltre che al testo dedicato a Luxury e Brand Protection. Di seguito cercheremo di riassumere le criticità che riguardano la protezione del design e della forma, rinviando alle pubblicazioni dell’Avv. Prof. Cesare Galli per una trattazione più esaustiva della materia..
Tutela della forma nell’ industrial design: evoluzione della normativa
La forma è il primo elemento che contraddistingue un prodotto sul mercato e colpisce l’immaginazione del pubblico assumendo spesso un valore decisivo nel determinare il successo o l’insuccesso commerciale (e di conseguenza il valore di mercato e la capacità di vendita, c.d. selling power) del prodotto. Accanto alla tutela del marchio e della proprietà intellettuale, la tutela della forma dei prodotti contro le imitazioni assume dunque una rilevanza fondamentale per salvaguardare la competitività delle imprese italiane nel settore dell’industrial design: dal Fashion al Luxury, passando per l’arredo e l’automotive, il successo globale del Made in Italy è inscindibile dalla creatività e dal know-how alla base dell’ideazione di forme originali.
Tutela della forma nell’industrial design: criterio della scindibilità dell’ornamento
Nel sistema giuridico italiano la protezione delle forme era tradizionalmente imperniata su un meccanismo detto dei diversi livelli di tutela, che attribuisce forme di protezione giuridica più forti in base ai diversi gradienti estetici:
- Una protezione più limitata contro la concorrenza sleale confusoria era garantita a tutte le forme distintive, che fossero o meno registrate come marchi;
- Le forme distintive che raggiungevano la soglia del c.d. “speciale ornamento” venivano protette dallo speciale brevetto per modello ornamentale, della durata di 20 anni non prorogabili;
- Le forme considerate artistiche venivano invece protette dalla tutela del diritto d’autore, alternativa e non cumulabile alla tutela del modello secondo il criterio della scindibilità (una forma artistica si riteneva tutelabile col diritto d’autore solo quando “scindibile” dal prodotto, cioè apprezzabile autonomamente a prescindere dalla particolare applicazione).
Questa impostazione di per sé già debole poiché basata sull’assunto non verificato di una presunta volontà di coordinamento tra le diverse forme di tutela delle forme dei prodotti e tra le diverse normative nazionali comunitarie (che non prevedeva espressamente un divieto di cumulo tra forme di tutela diversa, implicitamente ammettendole disciplinando la possibile interferenza tra il diritto di marchio e altri diritti di proprietà industriale), è stata ulteriormente messa in crisi dalla prorompente affermazione del design: forma d’arte contemporanea per eccellenza, l’industrial design risulta così connaturato alla nostra epoca proprio grazie alla sua capacità di trasformare in opere d’arte oggetti comuni di uso quotidiano, contraddicendo in pieno il criterio della scindibilità (il valore artistico dell’opera di design è strettamente connesso alla sua funzione).
Tutela della forma nell’industrial design: registrazione per disegno o modello, criterio del carattere individuale e anno di grazia
Gli interventi legislativi succedutisi a partire dal 1992 (prima riforma della Legge Marchi), con la riforma della Legge Modelli del 2001 e il Regolamento n. 2002/6/CE sul modello comunitario, fino all’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale nel 2005, hanno portato al superamento del criterio della scindibilità e non cumulabilità delle protezioni con una serie di innovazioni nella normativa.
Le novità introdotte dalla normativa sulla tutela dell’industrial design riguardano innanzitutto le regole per l’accesso alla protezione come modello, che individuano uno slittamento di prospettiva dal valore puramente estetico al valore estetico ed economico delle forme dei prodotti: la tutela non dipende più dal carattere di “speciale ornamento” del modello, ma è legata al suo “carattere individuale”, ovvero alla capacità di “produrre un’impressione diversa sull’utilizzatore informato, rispetto alle forme già note nella Comunità Europea”. Anche la nomenclatura è stata aggiornata: oggi parliamo infatti di registrazione per disegno o modello e non più di brevetto per modello ornamentale.
In secondo luogo, la maggiore attenzione alle esigenze del mercato ha condotto all’introduzione del cosiddetto anno di grazia, ovvero un periodo di tempo (della durata massima di un anno) concesso all’autore di un nuovo modello prima di decidere se registrarlo o meno senza perdere i requisiti di tutelabilità (come avveniva nel vecchio sistema e come avviene tuttora per i brevetti per invenzione e per modello di utilità). Anche le nuove forme dei prodotti non registrate come modelli dai loro titolari godono di una limitata protezione a partire dal momento (provato) dell’avvenuta divulgazione in ambito comunitario: questa tutela consente di opporsi soltanto alle “copiature”, e ha durata di soli 3 anni, contro i 5 della registrazione (rinnovabili fino a una durata massima di 25).
La protezione garantita ai modelli – registrati e non registrati – riguarda sia la copiatura identica, sia le varianti che “lascino invariata l’impressione generale”: di qui la tutela più ampia e più “forte” concessa alle forme che si impongano sul mercato per carattere fortemente innovativo rispetto a quelle che, pur individuali e riconoscibili, siano affini a forme preesistenti.
L’esperienza specifica maturata nel settore del diritto industriale e della proprietà intellettuale consente allo Studio con sedi in Milano, Brescia, Parma e Verona di fornire puntuali servizi di consulenza riguardanti i diversi e complessi aspetti della tutela dell’industrial design e del diritto d’autore.