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Presa di posizione di AIPPI Italia su riforma delle Sezioni Specializzate e brevetti PCT-IT

All’ultima riunione del suo Comitato Esecutivo, tenutasi il 14 marzo 2016 il Gruppo Italiano di AIPPI-Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale ha preso ufficialemnte posizione su due temi di grande interesse per le imprese e i professionisti che si occupano di IP.

Trascriviamo il testo delle delibere, predisposto dal Prof. Cesare Galli, che figura tra i proponenti di entrambe:

‘In materia di possibile modifica alle competenze delle Sezioni Specializzate in materia di imprese, su proposta di Galli e Bacchini, il CE, dopo ampia discussione delibera quanto segue:
“Il Consiglio Direttivo di AIPPI Italia,
rilevato che:
è attualmente in discussione alla Camera dei Deputati il Disegno di legge n. 2593 C. “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”;
tale disegno di legge, nel testo in cui è stato presentato, accresce in modo significativo le competenze dei Tribunali delle Imprese, non solo aggiungendo materie (come la concorrenza sleale non interferente), di cui è senz’altro opportuna l’inclusione, ma anche altre (come le Class Actions, indipendentemente dalla materia, e i contratti pubblici ingenere), che rischiano di snaturarle e di comprometterne l’efficienza;
la delega prevista da questo disegno di legge va inoltre coordinata con quanto previsto nella legge n. 114/2015 (legge di delegazione comunitaria 2015), che già prevede una delega al Governo per “concentra(re) le controversie relative alle violazioni disciplinate dal decreto di attuazione della direttiva 2014/104/UE [la Direttiva in materie di norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno da violazioni del diritto della concorrenza: n.d.r.] presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in relazione al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale”;
nel caso delle azioni in materia di marchi e modelli comunitari (che rientrano nell’ambito dei diritti di proprietà industriale), la concentrazione della competenza in un numero ridotto di uffici giudiziari è inoltre imposta dal diritto comunitario: sia il vigente Regolamento CEn. 207/2009 sul marchio comunitario (all’art. 95, mantenuto anche dal Regolamento UE n.2424/2015), sia il Regolamento CE n. 6/2002 sul modello comunitario (all’art. 80) impongono agli Stati membri di attribuire la competenza in queste materie a “un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza”;
delibera
di dare mandato al Presidente di perseguire in tutte le sedi competenti l’obiettivo di modificare le norme rilevanti in modo da prevedere come soluzione preferenziale quella di dividere le competenze industrialistiche dei Tribunali delle Imprese da quelle non industrialistiche, concentrando le prime in un numero per quanto possibile ridotto di sedi giudiziarie, o in subordine da evitare che l’inserimento di materie eterogenee nella competenza dei tribunali delle Imprese finisca per snaturarle e per comprometterne l’efficienza, e comunque da eliminare l’anacronistico divieto di permanenza ultra decennale nel ruolo per i magistrati che ne fanno parte, finendo per disperdere spesso un patrimonio di esperienza e di competenza che è invece da valorizzare e da sviluppare, nell’interesse del
sistema giudiziario e del mondo produttivo e delle professioni”’.

‘In materia di introduzione dell’entrata diretta in Italia delle domande PCT, su proposta di Righetti,Postiglione, Ferroni e Galli, il CE, dopo ampia discussione delibera quanto segue:
“Il Consiglio Direttivo di AIPPI Italia,
rilevato che:
risulta ormai anacronistico il divieto di nazionalizzazione diretta delle domande PCT in Italia, a fronte del fatto che anche le domande italiane sono sottoposte ad esame, attraverso la Convenzione tra UIBM e EPO;
tale divieto potrebbe anche presentare profili di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento di situazioni equivalenti, risolvendosi in una discriminazione “alla rovescia” a danno dei brevetti italiani;
esiste un ampio consenso nelle associazioni professionali coinvolte e nel mondo dell’industria a favore dell’eliminazione di questa discriminazione, posto che l’introduzione di una fase PCT-IT comporterebbe per i titolari una protezione ad un costo più basso e per l’UIBM un aumento delle entrate;
il momento pare estremamente opportuno per correggere questa situazione, anche in vista delle nuove strategie di brevettazione che seguiranno all’attuazione del Brevetto Unitario
delibera
di dare mandato al Presidente di perseguire in tutte le sedi competenti l’obiettivo di modificare le norme rilevanti in modo da prevedere che una domanda internazionale equivalga anche ad una domanda di brevetto italiano e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande di brevetto italiane se viene tempestivamente depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi una corrispondente domanda di brevetto italiano per invenzione o per modello d’utilità che soddisfi i requisiti dell’articolo 22 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260”’.

Estratto Verbale CE AIPPI_14 marzo 2016