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PRECLUSIONE PER COESISTENZA E AMBITO DI PROTEZIONE DEL MARCHIO

Avv. Alice Fratti

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2077 del 17 febbraio 2016, chiarisce che la confondibilità tra marchi simili può essere esclusa sia dalla diversità dei “messaggi” collegati ai marchi in conflitto, sia dalla pacifica convivenza dei segni sul mercato protratta per lungo periodo di tempo.

Pubblicato in Il Quotidiano Giuridico, 17 marzo 2016 (www.quotidianogiuridico.it)

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