Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale per concorrenza sleale ex dipendente e tutela del patrimonio d’impresa
Uno degli aspetti più complessi in materia di diritto d’impresa riguarda la tutela del patrimonio d’impresa, non solo e non tanto in relazione alla concorrenza di altre aziende quanto piuttosto in riferimento ai segreti industrialie alle informazioni aziendali detenute da dipendenti ed ex dipendenti. La divulgazione di notizie attribuibili a persone che abbiano avuto con l’impresa rapporti di lavoro non più sussistenti al momento della suddetta divulgazione ha infatti status giuridicamente più complesso rispetto a casi di spionaggio industriale, storno di dipendenti e divulgazione di notizie riservate sotto obbligazione contrattuale.
Concorrenza sleale ex dipendente: una definizione
Una esplicita definizione di concorrenza sleale è esplicitata dal Codice Civile, che nel punto n. 3 dell’art. 2598 stabilisce che tutti gli atti “non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda” configurino concorrenza sleale. Le fattispecie individuate includono:
- la vendita sottocosto,
- lo storno dei dipendenti,
- la sottrazione dei segreti commerciali,
- lo sviamento della clientela,
- e più di recente l’appropriazione illecita del know-how aziendale strumentalizzato al fine di inserirsi nel mercato.
Se infatti la giurisprudenza storicamente inquadrava la tutela del segreto nei confronti dell’ex dipendente tra i rapporti regolamentati dagli artt. 2015 e 2125 CC, postulando che al termine del rapporto di lavoro decadessero gli obblighi di riservatezza da esso discendenti, sentenze più recenti hanno esteso la portata applicativa della norma.
Concorrenza sleale ex dipendente: estensione della tutela
Quando sottrazione e applicazione di informazioni tecnico-commerciali generano indebiti vantaggi in capo all’ex dipendente – ad esempio danneggiando le trattative dell’azienda mediante la formulazione di offerte più vantaggiose – si configura una forma di concorrenza sleale tutelata dalla normativa.
La complessità della questione deriva dalla necessità di trovare un equo bilanciamento tra due valori fondamentali contrapposti, ovvero il diritto di iniziativa economica del dipendente (ex artt. 2, 3, 35 e 41 della Costituzione) e il diritto dell’ex datore di lavoro a non essere danneggiato. L’ex dipendente, sfruttando il patrimonio di conoscenze e clienti acquisiti durante l’esperienza lavorativa conclusa, potrebbe infatti danneggiare l’attività economica del precedente titolare.