Assistenza e tutela legale in caso di imitazione servile e look-alike
La legge definisce imitazione servile la riproduzione fedele e pedissequa dei prodotti o segni di altriche non si limiti agli elementi e caratteri sostanziali degli stessi, ma includa anche i loro elementi e caratteri formali e non necessari avendo come obiettivo o effetto la confusione del mercato.
L’illecito di concorrenza sleale confusoria, di cui l’imitazione servile rappresenta una delle tre fattispecie ex art. 2598 n. 1 Codice Civile, è integrato e aggravato dalla condotta finalizzata a persuadere il pubblico di potenziali acquirenti che i prodotti e/o servizi di una data impresa siano riconducibili al concorrente pedissequamente imitato. L’illecita concorrenza sleale viene in questi casi ravvisata non solo e non tanto nella riproduzione di una o più delle connotazioni specifiche del prodotto (forma esteriore, confezione, colori, simbolo del brand) quanto nella concreta potenzialità confusoria dell’atto concorrenziale.
Imitazione servile e look-alike
L’imitazione di forme banali o standardizzate è priva di rilievo nelle ipotesi di concorrenza sleale perché inidonea a creare confusione. Il nostro ordinamento, improntato ai principi di libertà civile ed economica, tutela infatti anche la creatività, la libera concorrenza e la “libertà di copiare”: proprio nel punto di incontro tra queste libertà contrapposte nasce il fenomeno dei look-alike, ovvero prodotti il cui aspetto è simile a quello di prodotti analoghi ma più noti (‘look alike’ in inglese significa infatti ‘sembra come’).
Si definisce look-alike ogni prodotto la cui confezione ricordi gli elementi caratterizzanti di altri più conosciuti e tragga benefici di mercato dalla notorietà di un’altra impresa:tipico caso di look-like sono i c.d. own-brand products delle grandi catene distributive. Poiché difficilmente le confezioni risultano registrate come invece avviene per i marchi, e poiché spesso per un’azienda intraprendere azioni contro i distributori significherebbe dover agire contro il suo stesso interesse, il fenomeno del look-like ha dilagato pressoché incontrastato soprattutto in Italia.
In questi casi, la giurisprudenza ha ricondotto i casi di look-alike alla disciplina della concorrenza sleale, ravvisando nell’imitazione pedissequa dell’altrui confezione le possibilità di confusione di cui sopra. Al contrario l’illecito non sussiste quando le caratteristiche del prodotto non ingenerano pericolo di confusione del consumatore. Ai sensi del succitato art. 2598, la ratio della legge è infatti volta a impedire l’instaurarsi di confusione sul mercato per uso abusivo dei segni distintivi altrui, con conseguente possibile sviamento della clientela in favore dell’impresa imitatrice.